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Legge 28/12/2001 n. 448

Art. 9. (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali).

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n.449 del 1997.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

5. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8.bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purchè stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n.49.

6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

7. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell' 1,9".

8. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";

b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2003".

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.

10. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conse- guenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.

12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

13. Per i periodi di imposta di cui al comma 11 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva".

15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, e al comma 4, sostituire le parole: "28 febbraio 2002" con le seguenti: "30 giugno 2002"

b) al comma 2, nell'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"; le parole: "la medesima dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione";

c) al comma 2, lettera a), il primo periodo è sostituto dal seguente: "gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato;

d) "c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine";

e) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione."

f) al comma 7, le parole: "1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2002".

16. All'articolo 76, comma 7-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dì cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".

17. Fino all'entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-bis, dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, conti- nuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.

18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "spettacoli" sono inserite le seguenti: "e i tributi connessi"; le parole "31 luglio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2001" e le parole "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";

b) al comma 2 le parole "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002" ed alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002.";

c) al comma 5, le parole "15 febbraio 2001", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003" ed alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale".

19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 si applicano anche alle Pro Loco.

20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo le parole: "per l'anno 2001", inserire le seguenti: "nonché di 6 milioni di euro per l'anno 2002".

 

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